La costituzione di un'Associazione

La costituzione di un’Associazione

La costituzione di un’Associazione

Possiamo definire un’associazione come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire uno scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività.

La principale caratteristica di un’associazione è che non svolge un’attività commerciale finalizzata al perseguimento di un utile, ma ha come scopo un’attività no profit finalizzata al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti.

Un’associazione agisce nel campo del volontariato, a scopo benefico, nell’ambito del sociale.
Ci sono associazioni che danno il contributo a vario livello per promuovere la cultura e l’interesse generale, incrementando anche l’aspetto ludico-ricreativo, partecipando all’organizzazione di attività e manifestazioni culturali.

Come dare vita a un’associazione

Per costituire e aprire un’associazione, che voglia seriamente perseguire i suoi scopi e beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista dal nostro ordinamento per gli enti associativi, è necessario:

  • Determinare lo scopo dell’associazione (culturale, ricreativo, di promozione, solidaristico), e la sua attività specifica.
    È necessario prevedere almeno tre soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  • Preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell’associazione, necessari per creare una associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice civile e dalla legge fiscale (TUIR).
  • Recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento).
    È necessario richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti, ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia.

Una volta registrata, sarà terminato la procedura per costituire un’associazione, che potrà quindi iniziare la sua attività.

Elementi indispensabili per costituire un’associazione

Nello statuto e nell’atto costitutivo di un’associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili:

  • la denominazione dell’ente
  • lo scopo
  • la sede legale
  • il patrimonio
  • l’organizzazione
  • le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione
  • i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione
  • la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.

Tali requisiti devono essere fissati nello statuto e nell’atto costitutivo, necessari per fondare un’associazione, atti che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano
a perseguire uno scopo comune.

Questi atti devono prevedere tutti in requisiti legali e fiscali previsti dalla normativa.

Gli organi costitutivi di un’associazione

Nello statuto dell’associazione devono essere necessariamente previsti questi organi:

  • il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea, che è l’organo esecutivo dell’associazione e prende le decisioni inerenti all’organizzazione e l’attività;
  • il Presidente, eletto dall’assemblea dei soci, che dirige l’ente e lo rappresenta anche in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
  • l’Assemblea dei Soci, che si riunisce annualmente per approvare il bilancio sociale e il programma annuale delle attività e decide su quanto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.


Inoltre, alla scadenza dei rispettivi mandati, elegge gli organi dell’associazione.
Solo l’assemblea può deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Benefici fiscali

Un’associazione, che si costituisce regolarmente e seguendo semplici principi di corretta gestione, può beneficiare di un vantaggioso regime fiscale.

Le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono in alcun modo tassati.

Questo vuol dire che l’associazione può ricevere corrispettivi dai soci per la partecipazione alle attività organizzate per il raggiungimento dello scopo fissato dallo statuto
(corsi, seminari, gite, convegni), senza alcun obbligo fiscale.

Per svolgere tale attività non è necessario avere Partita Iva, ma basta che l’associazione sia titolare di un Codice Fiscale, che viene rilasciato in fase di registrazione.

Per ottenere tali benefici fiscali, è però necessaria:

  • una corretta redazione dello statuto, che deve comprendere i requisiti e i vincoli richiesti dalla legge tributaria;
  • una corretta gestione dell’associazione, che deve essere effettivamente partecipata;
  • una corretta redazione degli atti associativi, come i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, Assemblea, la lista soci, il bilancio annuale.

L’associazione potrà scegliere di svolgere oltre all’attività non commerciale, anche attività tipicamente commerciale verso i terzi non soci.

Questa attività commerciale però dovrà essere marginale e mai preponderante rispetto all’attività non commerciale e per realizzarla è necessaria l’apertura della partita Iva.

I corrispettivi ricavati sono dell’ente associativo e non possono essere considerati degli “utili” da distribuire ai soci.

Comunque, gli amministratori e organizzatori potranno ricevere dei compensi in relazione all’attività svolta a favore dell’ente. Inoltre, non è escluso che l’associazione possa assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori.

Le associazioni si finanziano tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor.

Tramite questo patrimonio (o fondo comune), che è vincolato al raggiungimento delle finalità associative e non può essere diviso tra i soci, l’ente si finanzia e persegue i suoi scopi.

Quindi, quanto conferito o versato dai soci (beni o denaro) non può mai essere restituito ai soci stessi. Inoltre, il patrimonio funge da garanzia a favore di terzi che vantano crediti nei confronti dell’associazione.
Diversamente, i creditori dei singoli soci non possono mai rivalersi sul fondo comune.

Non è escluso che l’associazione possa conseguire alla fine dell’anno un avanzo economico (che propriamente non è un utile), che verrà accantonato e trascritto nel bilancio dell’anno successivo e che dovrà essere impiegato per il perseguimento delle finalità associative.

I vari tipi di associazioni

Ovviamente, al momento della creazione di un’associazione, non occorre solamente decidere le cariche e i soci fondatori, ma anche, soprattutto, il nome – che rispecchi un po’ lo scopo della stessa – e quindi la tipologia di associazione che si vuole costituire.

Tra i vari tipi di associazioni più comuni abbiamo:

  • le associazioni dilettantistiche sportive (ASD);
  • le associazioni di promozione sociale (Aps), tra cui vi rientrano anche le scuole di musica;
  • le onlus;
  • le organizzazioni di volontariato (Odv);
  • le organizzazioni non governative (Ong);
  • le associazioni con personalità giuridica;
  • associazioni culturali no profit generiche.

In quest’ultima categoria rientrano: le associazioni ricreative, le bande, i cori, i gruppi teatrali, le scuole di danza o anche quelle di yoga.

Non solo, ma anche il luogo dove fondare l’associazione conta, poiché bisogna considerare il contesto e il territorio su cui si andrà ad installare e ad operare, se siano adatti o meno.

Così come per la scelta della sede legale vale lo stesso, generalmente si opta per il domicilio del presidente o di un socio (ma anche la sede operativa).