Compensi asd ed associazioni non profit

Compensi ASD – Compensi sportivi ASD

Compensi ASD - Compensi sportivi ASD

Gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni sportive e Società Sportive Dilettantistiche sono caratterizzate dall’assenza del fine di lucro con la conseguenza che non è possibile, alle stesse organizzazioni, la distribuzione di utili ai soci.

È anche vero, però, che le associazioni hanno necessità di avvalersi della collaborazione di figure come istruttori, collaboratori amministrativi ecc.. ed è per questo che si palesa la necessità di predisporre correttamente tutto quanto necessario per poter corrispondere loro quanto dovuto per l’attività svolta.

Compensi: cosa prevede il Codice del Terzo Settore?

La normativa in materia non sempre risponde correttamente, in quanto il settore è ricco di specificità. Per questo il Codice del Terzo Settore (CTS) è intervenuto fornendo il necessario chiarimento interpretativo delle disposizioni in materia di:

  1. Gestione dell’utile;
  2. Compensi ai collaboratori e ai soci lavoratori.

L’Art. 148 Comma 8 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) parla del divieto di distribuzione degli utili (lettera “a”), mentre l’art. 67 Comma I, lettera “m” sempre del TUIR definisce l’erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi e/o ai soci che collaborano nell’ambito amministrativo-gestionale.

Le agevolazioni fiscali di cui beneficiano enti come le Associazioni e le ASD sono subordinate alla natura non commerciale dell’Ente. Requisito caratterizzante di tutto il mondo del No-Profit.

È lecito, però, corrispondere compensi ai soci e ai collaboratori per compensare la loro prestazione lavorativa. Non si viola infatti il divieto di distribuzione degli utili quando questi compensi:

  1. sono basati su attività effettivamente svolte;
  2. sono fondati sulla correttezza.

Le attività sportive

Nel caso, invece, si debbano corrispondere dei pagamenti per i compensi sportivi, la questione è definire che tipo di attività possa essere ritenuta sportiva. Senza incorrere, così, nel rischio di sospetto di distribuzione degli utili.

È il CONI a chiarire agli operatori del Terzo Settore la definizione di attività sportiva e le specifiche discipline dal CONI stesso riconosciute ed ammesse. L’organismo certificatore ha infatti predisposto, con le delibere n. 1566 del 20 dicembre 2016, n. 1568 del 14 febbraio 2017 e n. 1569 del 10 maggio 2017, l’elenco delle discipline considerate le uniche “sportive”:

Il caso dell'istruttore sportivo

Come comportarsi per i compensi all’istruttore sportivo nel caso in cui sia anche amministratore dell’ASD?

Il consiglio è quello di prevedere che l’erogazione dei compensi sportivi al Presidente in un’apposita delibera dell’organo associativo.

A conferma di ciò l’art. 67 del TUIR stabilisce che “nello statuto può essere prevista l’erogazione agli amministratori di queste somme solo al ricorrere delle condizioni indicate da tale norma per l’esercizio diretto di ASD e non in virtù della carica ricoperta”. Vanno altresì previsti i rimborsi spese a piè di lista.

Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD)

Anche per le Attività Sportive Dilettantistiche non si possono ridistribuire gli utili.

Il riferimento è l’art 90 Comma 18 della Legge 289/2002. Qui si impone “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra associati, anche in forme indirette”.

La ragione per la quale la diatriba sui compensi ai soci presenta innegabili difficoltà di gestione è che rivestire la carica di socio/amministratore, sia per un ente commerciale, che per il Non Profit/Terzo Settore, è segno di grande responsabilità.

Ma quali sono i limiti entro i quali è lecito remunerare un socio/amministratore a fronte del lavoro e delle conseguenti incombenze dirigenziali?

Fondamentale è che per ogni tipo di remunerazione corrisponda un inquadramento adeguato.

Risponde a questa domanda l’Art. 8 Comma 3 lett. A) del D. Lgs. 117/2017, nel quale il legislatore considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  1. la corresponsione agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

 

  1. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi…salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale “.

Tenendo a mente le fattispecie elencate sarà necessario, caso per caso, verificare mansioni e responsabilità. Stando sempre attenti anche alle situazioni di conflitti d’interesse, che presentano il rischio di generare qualche imbarazzo.

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