Riepilogo schematico della Riforma dello Sport D.Lgs. n. 36/2021
- l’attuale regime dei compensi sportivi rientranti nei “redditi diversi” sarà abrogato; a far data dal 01/07 tutti coloro che percepiranno un compenso saranno considerati “lavoratori”;
- i compensi relativi al mese di giugno 2023 (ed eventuali mesi precedenti) dovranno essere erogati entro il 30/06/2023 per poter beneficiare disciplina ancora in vigore;
- sarà necessario rivedere l’inquadramento e la relativa contrattualistica con tutti i collaboratori in base alle loro caratteristiche lavorative;
- per i collaboratori sportivi che non opereranno nei mesi di luglio 2023 e agosto 2023 è opportuno rinviare a settembre la stipula dei rispettivi contratti;
- le tipologie contrattuali da valutare a partire dal 1° luglio 2023 sono le seguenti:
TIPOLOGIE CONTRATTUALI | CARATTERISTICHE |
co.co.co. sportivi | presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali (ad oggi 18 ore) |
co.co.co. amministrativo gestionale | preferibile compenso mensile |
partita IVA | preferibile compenso forfettario |
lavoratori dipendenti |
- l’apertura della P.IVA deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale; qualora lo svolgimento dell’attività del lavoratore sportivo – soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici – costituisca “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” l’apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta, a maggior ragione, in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali); in caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti:
INPS(1) | 12,5% | 12,5% |
CONTIBUTI MINORI | 2,03% | 1,23% |
INAIL(2) | 0,9% | == |
IRPEF(3) | 23% | 5%(4) |
ADD.LE COMUNALE (Treviso) | 0,60% | == |
(1) 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027
24% per i soggetti con altra copertura previdenziale
(2) aliquota allenatore, minimale/massimale mensile € 14/24; aliquota atleta 7,8%, minimale/massimale mensile: € 117/211
(3) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%
sono applicabili le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.), variabili in base al compenso e ai giorni di lavoro
(4) ipotesi nuove iniziative: base imponibile 78% dei compensi annuali; aliquota 5% per i primi 5 anni; successivamente 15%
- fasce di esenzione per co.co.co. e professionisti con partita IVA:
INPS | esente fino € 5.000 |
CONTRIBUTI MINORI | esente fino € 5.000 |
INAIL | (1) |
IRPEF (2) | esente fino € 15.000 |
IRAP committente | (3) |
(1) in attesa di modifiche, dovrebbe essere esente fino a € 5.000
(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023
(3) esente fino a € 84.000 (bozza correttivo bis)
- Inps e contributi aggiuntivi: i compensi fino a € 5 mila erogati dal 1° luglio non sono soggetti a contributi, pertanto per i mesi estivi da luglio a settembre è improbabile che vi siano da fare conteggi e pagamenti di F24 per contributi;
- imposte dirette: il limite di € 15 mila comprende anche i compensi percepiti anteriormente al 1° luglio: in caso di co.co.co. con superamento, occorrerà procedere con le ritenute di acconto con le scadenze ordinarie (16 agosto 2023 per i compensi erogati a luglio);
- CHI PAGA I CONTRIBUTI:
co.co.co. | Inps, contributi minori e Inail | 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, trattenuti dai cedolini paga |
P.IVA | contributi Inps e contributi minori (no Inail) | a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi |
- CHI PAGA LE IMPOSTE:
co.co.co. | Irpef e addizionali | a carico del collaboratore, trattenuti dai cedolini paga |
- SEMPLIFICAZIONI E PROROGHE:
co.co.co. sportivi | previste semplificazioni e proroghe (correttivo bis) |
co.co.co. amministrativo gest.li | adempimenti ordinari anche per compensi inferiori a € 5.000 non è prevista nessuna semplificazione |
- semplificazione degli adempimenti mediante il RAS (facoltativa): solo per co.co.co. sportive fino a € 15 mila annuali (no amministrativo gestionali);
- agire attraverso il RAS utilizzando direttamente le procedure semplificate consente il risparmio dei costi professionali (adempimenti in materia di comunicazioni preventive, trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS), tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga);
- per l’accesso al RAS sarà prevista la possibilità di conferire fino a 3 deleghe;
- operatività semplificazioni RAS (individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici): decreto attuativo da adottare entro il 1° luglio 2023;
- probabile proroga adempimenti co.co.co. sportivi tramite il RAS al 31/10/2023 (correttivo bis);
- probabile proroga versamenti Inps e contributi aggiuntivi co.co.co. sportivi al 31/10/2023 (correttivo bis);
- probabile proroga adempimenti tramite il RAS (correttivo bis): la comunicazione preventiva attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l’inizio del rapporto) e che l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un’unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento;
- probabile esenzione dall’obbligo assicurativo INAIL (e dai relativi adempimenti) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);
- probabile esenzione di alcuni obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (DVR e visita del medico del lavoro) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);
- i co.co.co. amministrativo gestionali non potranno essere gestiti mediante il RAS;
- ai co.co.co. amministrativo gestionali non saranno applicabili le semplificazioni, anche per compensi inferiori a € 5000: occorrerà predisporre l’apertura della posizione INAIL azienda e inviare le comunicazioni preventive al Centro Impiego per qualsiasi importo; occorrerà effettuare anche gli ulteriori adempimenti (LUL e UNIEMENS);
- in relazione ai rapporti di collaborazione sportiva in corso, che continueranno anche dopo il 01/07, nonché in relazione ai nuovi rapporti di collaborazione sportiva che saranno instaurati post 01/07, occorre decidere come procedere:
a) soluzione prudente: applicazione della normativa vigente, fino all’emanazione in Gazzetta Ufficiale delle attese nuove disposizioni:- effettuare tramite un consulente del lavoro, ovvero un commercialista abilitato allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, con le modalità ordinarie, tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sui rapporti di co.co.co., a partire dalla comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, e compresa la predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del medico del lavoro;
- assicurare tutti i co.co.co. sportivi presso l’INAIL, nelle categorie e con le tariffe, ad oggi previste;
- valutare attentamente se i rapporti di co.co.co sportivi siano effettivamente “genuini” o rischino, per le caratteristiche di svolgimento, di poter essere riqualificati rapporti di lavoro subordinato, e nel dubbio, provvedere alla certificazione degli stessi;
- b) soluzione confidente: attendere l’approvazione delle modifiche previste dal correttivo bis e le istruzioni operative del funzionamento del RAS ed operare gli adempimenti che saranno richiesti entro il 31/10 p.v.
- la scelta non può che essere soggettiva, tenendo anche conto del numero dei collaboratori, dei relativi compensi, degli oneri relativi agli adempimenti, e della propensione al rischio di ciascuno.
Di seguito alcuni esempi:
- per i lavoratori sportivi che sono anche dipendenti della pubblica amministrazione occorre provvedere alla richiesta della prevista autorizzazione, per far decorrere il prima possibile la procedura del silenzio-assenso al decorrere dei 30 giorni (in assenza di autorizzazione e/o di decorso del termine tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari);
- per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia;
- per i soggetti che operano effettivamente come volontari, in attesa delle indicazioni circa l’obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un verbale dell’Organo Direttivo che disponga l’affidamento gratuito degli incarichi, una lettera di accettazione dell’impegno gratuito da parte del volontario e provvedere all’attivazione – anche in forma libera – di un registro dei volontari sul quale riportare i dati anagrafici del collaboratore, l’attività svolta e l’inizio del rapporto;
- occorre contattare dei consulenti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per la valutazione dei luoghi di lavoro e la predisposizione, ove dovuta, degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- distribuzione indiretta di utili: viene estesa la platea dei soggetti da monitorare anche a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, rinviando alle disposizioni del terzo settore per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, tra cui: “la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi”.
- sportivo percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 5.000,00: nessuna tassazione IRPEF;
- sportivo percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre, superando nell’anno l’ammontare escluso dalla base imponibile, viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R. (su questo argomento entriamo in maniera approfondita nel proseguo dell’articolo);
- sportivo percepisce nel primo semestre € 12.000,00 e nel secondo semestre € 3.000,00: nel primo semestre, come detto, è soggetto al trattamento fiscale dell’art. 67 e dell’art. 69 del T.U.I.R., pertanto si avrà una tassazione a titolo di imposta della somma di € 2.000,00 (eccedente la franchigia fiscale di € 10.000,00); nessuna tassazione per la somma di € 3.000,00 percepita nel secondo semestre;
- sportivo percepisce nel primo semestre € 15.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: come sopra, nel primo semestre la somma di € 5.000,00 (eccedente la franchigia di € 10.000,00) è soggetta a tassazione a titolo di imposta artt. 67 e 69 del T.U.I.R.; la somma percepita nel secondo semestre è in franchigia da imposte sui redditi fino a € 5.000,00 (si rispetta così il limite massimo di € 15.000,00 come da disposizione dell’art. 51 c. 1 bis del d.lgs. 36/2021 come modificato dal d.l. 198/2022), mentre la somma eccedente di € 5.000,00 viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.;
- sportivo percepisce nel primo semestre € 5.000,00 e nel secondo semestre € 15.000,00: la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre (superando il limite annuale di € 15.000,00) viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.