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Gestione del bar in una ASD: gli adempimenti amministrativi

Una qualsiasi associazione non profit può  considerare istituzionali i proventi realizzati dalla somministrazione di alimenti e bevande ai suoi associati all’interno dei suoi locali? Tali proventi sono quindi detassati? Ebbene, occorre fare chiarezza e capire come stanno realmente le cose.

Tutte le attività di somministrazione di cibi e bevande all’interno di un ente non profit, quindi ASD, circolo culturale, sono da considerarsi attività commerciali e, di conseguenza, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte.

La normativa di riferimento per la gestione di un bar in una ASD

Per fare chiarezza occorre attenersi all’articolo 148 del TUIR:

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati(1).

La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:

  1. gestione di spacci aziendali e di mense;
  2. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  3. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  4. pubblicità commerciale;
  5. telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Perché non viene riconosciuta la de-commercializzazione dei corrispettivi?

Per comprendere lo spirito del quadro normativo è fondamentale ragionare su un concetto basilare: gli enti non profit, come una ASD, nascono con una finalità solidaristica, di utilità sociale. Per questo motivo godono di un’agevolazione fiscale espressamente prevista dalla legge.

Il 3° comma dell’articolo 148 del TUIR deve essere interpretato in questo modo: possono ritenersi istituzionali i corrispettivi incassati da una ASD se questi sono versati dai soci, regolarmente iscritti all’ASD.

Considerato ciò, la somministrazione di pasti non può considerarsi coerente con tali finalità, né tantomeno meritevole di de-commercializzazione dei relativi corrispettivi.

Pertanto, le somme incassate da un’associazione a seguito di somministrazione di pasti e bevande sono assolutamente rilevanti ai fini del pagamento delle imposte e non può applicarsi la decommercializzazione di cui al comma 3. Decommercializzazione che viene invece riconosciuta solo se l’Ente rientra fra le organizzazioni elencate nell’articolo 3, comma 6, lettera e della Legge n° 287 del 25 agosto 1991.

Una ASD per gestire un bar all’interno dei propri locali e poter somministrare alimenti e bevande, deve necessariamente:

  • essere titolare di partita iva
  • versare all’erario l’iva e le imposte sui corrispettivi incassati, rispettando le scadenze e le aliquote previste dal regime fiscale cui si è aderito. Probabilmente, trattandosi di una ASD, il regime fiscale è quello regolato dalla Legge 398 del 1991che prevede, fra l’altro, l’esonero dal rilascio di ricevuta fiscale.
  • trasmettere annualmente le dichiarazioni fiscali

Quali sono i requisiti per aprire un bar all’interno di una ASD?

Per aprire un bar all’interno di una ASD è fondamentale avere i seguenti requisiti:

  • Il bar deve essere gestito direttamente dal legale rappresentante dell’associazione, oppure da una persona da lui delegata
  • La somministrazione deve avvenire solo a favore dei soci
  • L’attività di somministrazione deve essere complementare rispetto all’attività sportiva che costituisce la finalità principale dell’ASD
  • L’ASD deve presentare la SCIA al Comune

SCIA per la somministrazione bevande per ASD

Nella SCIA il legale rappresentante dell’ASD dichiara le seguenti informazioni:

  • Il tipo di somministrazione che si intende svolgere
  • L’Ente presso il quale risulta affiliata l’associazione
  • L’indicazione dei locali adibiti a somministrazione e la loro ubicazione, con la relativa superficie. E’ molto importante sottolineare il fatto che i locali non devono trovarsi su una strada pubblica, né affacciarsi su una pubblica piazza. Insomma, devono trovarsi all’interno della struttura societaria e non è ammesso neanche segnalarli mediante l’uso di targhe, insegne o pubblicità stradale.
  • L’associazione deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 148 ai commi 3, 5 e 8 del TUIR. Nello Statuto devono essere espressamente previste le disposizioni che garantiscono la trasparenza, la democraticità e l’assenza di scopi di lucro.
  • L’associazione deve possedere le autorizzazioni igienico-sanitarie per i locali nei quali si intende svolgere l’attività di somministrazione, rilasciate dal Comune così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 327/1980. I locali, infatti, devono rispettare le norme e le prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.
  • La persona che gestisce il bar deve possedere i requisiti soggettivi, ovvero il certificato antimafia e l’assenza di condanne
  • Il numero totale dei soci deve essere almeno uguale o superiore a 100

Insieme alla SCIA deve essere presentata una copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo -non autenticata- insieme alla planimetria dei locali accompagnata da una relazione tecnica.

Appena presentata la SCIA, l’ASD può incominciare l’attività di somministrazione mentre il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare eventuali provvedimenti che sospendono o vietano il proseguimento dell’attività e necessari per rimuovere eventuali effetti dannosi.

Le persone che lavorano all’interno del bar dell’ASD devono essere in possesso del libretto sanitario per alimentaristi. Inoltre è richiesto l’assolvimento degli obblighi legati alle procedure di autocontrollo, il cosiddetto HACCP.

Il Divieto di pubblicizzare il bar fuori dell’ASD

Altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo al divieto di pubblicizzare il bar all’esterno dell’associazione, non solo con targhe e insegne, ma anche attraverso altri canali come social network, siti web e internet.

Purtroppo l’articolo 85 del D. Lgs 117/2017 è disatteso da tantissime ASD che utilizzano i canali social ed il web in generale per pubblicizzare l’attività di somministrazione all’interno dell’associazione.

Qualsiasi forma pubblicitaria è vietata in quanto lederebbe il principio di concorrenza con i bar ed i locali presenti esternamente. Quest’ultimi pagano regolarmente le imposte sui proventi incassati, a differenza delle ASD.

Si consiglia di fare molta attenzione su questo aspetto così spesso sottovalutato, anche perchè le multe da parte degli organi di vigilanza sono molto pesanti!