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Partita IVA Associazioni: quando bisogna aprirla?

Dopo la costituzione di un’associazione, una decisione importante da prendere è legata alla scelta del regime fiscale. A questo riguardo bisogna decidere se aprire o meno una posizione IVA. In questo articolo parleremo di quando è necessario aprire una partita IVA per un’associazione.

Quando è obbligatorio aprire una partita IVA per un’associazione?

Per le associazioni l’apertura della partita iva è davvero necessaria solo se le entrate fiscali sono rilevanti, escludendo le quote associative e le entrate di carattere istituzionale. La partita iva deve invece essere aperta qualora l’associazione intenda svolgere attività avente carattere commerciale oppure quando intrattenga rapporti con la pubblica amministrazione.

Quando non serve la partita IVA in ambito associativo?

Da quanto anticipato risulta che sono escluse dall’apertura della partita iva le associazioni che:

  1. Percepiscono le entrate istituzionali, intese come quote associative, contributi da parte dei soci ed erogazioni liberali.
  2. Percepiscono dai soci i corrispettivi per attività strettamente inerenti le finalità istituzionali dell’associazione. A titolo di esempio, per partecipare ad un corso oppure per iscriversi ad un torneo sportivo. Tale agevolazione spetta esclusivamente alle associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e politiche, come stabilito al terzo comma dell’articolo 148 del TUIR. Queste entrate non sono assoggettate all’iva ma, soprattutto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, come espressamente previsto sempre dal terzo comma dell’articolo 148 del TUIR. Questo regime fiscale di favore è riconosciuto agli enti di cui sopra, a patto che nello statuto siano espressamente previsti l’assenza dello scopo di lucro, il divieto di divisione degli utili a fine esercizio, la trasparenza gestionale la gestione democratica interna.

Da quanto detto, quindi, per gli enti associativi le cui uniche entrate siano esclusivamente quelle di cui abbiamo appena parlato, è sufficiente il codice fiscale per assolvere a tutti gli adempimenti fiscali e burocratici, per intrattenere rapporti di lavoro con eventuali collaboratori e per stipulare contratti.

Cosa può fare l’associazione con il solo codice fiscale

Già l’aver conseguito il codice fiscale comporta per l’associazione la possibilità di gestire denaro e svolgere attività istituzionali e attività di carattere non commerciale. Infatti, può:

  • Incassare le quote sociali senza che queste concorrano alla formazione del reddito
  • Aprire utenze intestate all’associazione
  • Aprire il conto corrente
  • Stipulare contratti di affitto
  • Ricevere contributi e donazioni
  • Retribuire i collaboratori

Altri casi in cui è necessario aprire la partita iva

Un’associazione non è tenuta all’apertura della partita iva neanche quando si dedica ad attività commerciale saltuaria ed occasionale e quando i beni ceduti dietro corrispettivo sono di scarso valore, come avviene ad esempio con la vendita di gadget durante un evento sportivo. In questi casi si genera un reddito, il cosiddetto “reddito diverso” che è assoggettabile a tassazione.

Il discorso cambia quando l’associazione intende ampliare i suoi orizzonti e inizi a svolgere anche attività e a fornire servizi a terzi dietro corrispettivo, oppure quando inizi a praticare attività commerciali, come l’apertura di un bar, la vendita di beni o la somministrazione di alimenti. A questo punto si rende necessaria per l’associazione l’apertura della partita iva. Naturalmente, in questa fase l’associazione potrà incassare quote anche dai clienti, cioè da persone non socie, pagando l’iva su tre aliquote, 4%, 10% e 22% che dovrà versare trimestralmente. L’apertura della partita iva comporta la presentazione del Modello Unico per enti non commerciali e la presentazione della dichiarazione dei redditi con il Modello 770.

Cosa significa avere la partita iva?

Da quanto abbiamo appena detto, possiamo riepilogare dicendo che:

  • le associazioni e gli enti che possiedono solo il codice fiscale non possono incassare quote né ricevere contributi se prima non hanno associato le persone dai quali li ricevono. Inoltre, non possono vendere beni, svolgere attività commerciali né ricevere sponsorizzazioni.
  • le associazioni con partita iva possono ricevere quote da terzi, quindi anche da persone non associate, svolgere attività commerciali e vendere beni, aprire un bar o un ristorante, ricevere sponsorizzazioni.

Meglio avere la partita iva oppure no?

Dipende! Il nostro consiglio per un’associazione che si è appena costituita è quello di operare inizialmente con il solo codice fiscale, perché può operare tranquillamente e svolgere tutte le principali attività senza gravarsi di importanti oneri gestionali e di adempimenti fiscali e burocratici particolari. Basta solo rivolgersi ad un buon consulente che gestisca tutta la documentazione con attenzione. In questo modo si riesce a gestire l’associazione senza particolari problemi e in maniera estremamente snella.

Quando poi l’associazione si amplia, i numeri crescono, c’è l’esigenza di svolgere anche attività commerciali in maniera continuativa e di fornire servizi a terzi per finanziarsi, allora la partita iva diventa necessaria. A questo punto ci saranno scadenze stringenti da rispettare, adempimenti burocratici e scritture contabili da tenere rigorosamente.

Solo per le associazioni che intendono svolgere attività commerciali è conveniente aprire la partita iva.

Regime fiscale agevolato per ASD e associazioni senza scopo di lucro

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte le associazioni senza scopo di lucro, il legislatore ha previsto un regime fiscale di favore previsto dalla Legge 398 del 1991. Tutte quelle associazioni, infatti, sono assoggettate al regime forfettario, per cui possono liquidare le imposte pagando circa l’1% delle entrate commerciali complessive e liquidare il 50% dell’iva incassata. Affinché il regime fiscale agevolato possa applicarsi, le associazioni non devono superare i 400.000 euro di entrate commerciali.

Fra i principali vantaggi del regime fiscale forfettario ci sono anche la non obbligatorietà di tenuta delle scritture contabili, come anche l’esonero dall’obbligo di emissione di ricevute e scontrini fiscali per i corrispettivi incassati

Cosa succede con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore

Le cose cambieranno quando il titolo X del Codice del Terzo Settore entrerà in vigore. Infatti, solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche che decideranno di non qualificarsi come enti del terzo settore potranno continuare a godere di questo regime forfettario agevolato. Le stesse agevolazioni saranno previste per le Associazioni di Promozione Sociale e per le associazioni di volontariato, a condizione però che non superino i 130.000 € di ricavi derivanti da attività di carattere commerciale, come stabilito dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le altre organizzazioni del terzo settore che non svolgono attività commerciali, invece, potranno optare per il regime forfettario. Questo regime sarà valido solo per le imposte dirette. In questo caso le associazioni dovranno versare interamente l’iva introitata, come stabilito dall’articolo 80 del Codice del Terzo Settore.

Altro importante cambiamento riguarderà la cosiddetta de-commercializzazione delle quote, ovvero la differente valutazione dei corrispettivi versati dai soci. Quindi, le entrate istituzionali come le quote versate dai soci potranno continuare a non concorrere alla formazione del reddito imponibile solo nel caso delle associazioni politiche, delle associazioni sportive dilettantistiche, religiose, sindacali e assistenziali che non si qualificheranno come enti del terzo settore. A tutti questi enti, infatti, potrà seguitare ad applicarsi il regime previsto dall’articolo 148 del TUIR.

Stesso discorso per le Associazioni di Promozione Sociale che potranno ricorrere all’articolo 85 del Codice del Terzo Settore.

Solo alcuni degli enti che non si qualificheranno come enti del Terzo Settore potranno continuare a godere di regime fiscale agevolato.

Noi di Ets Point abbiamo le competenze per gestire in maniera scrupolosa l’amministrazione della tua associazione, garantendo l’ottimizzazione dei costi. Per qualsiasi dubbio, richiesta di informazioni o di aiuto contattaci allo 0422 18 33 141 oppure al 351 842 6262. Altrimenti puoi scriverci compilando il nostro form di contatto.