L’assemblea dei soci, nella vita associativa, è un momento importante perché costituisce anche il presupposto per esprimere quei princìpi di democraticità in mancanza dei quali decadono le agevolazioni fiscali riconosciute dal legislatore alle associazioni, come stabilito dall’articolo 148 del TUIR.
Rendiconto associazione, un appuntamento di primaria importanza
L’approvazione del rendiconto associazione è un appuntamento annuale molto importante per un’associazione, la quale deve rispettare rigide procedure per evitare di commettere errori che potrebbero portare al disconoscimento della qualifica di ente non profit.
Tutti gli enti del terzo settore hanno l’obbligo di rendicontazione. Essi si distinguono tra enti non commerciali ed enti commerciali.
I primi, aventi entrate inferiori a 220.000 euro all’anno, sono tenuti alla redazione di un rendiconto di cassa, quindi ad un obbligo relativamente semplice da assolvere. Parliamo della maggioranza degli enti del terzo settore, considerato che solo un ente su cinque in Italia ha entrate annuali superiori a 100.000 euro.
Il Ministero del Lavoro con DM del 5 marzo 2020 ha pubblicato la modulistica da utilizzare per la redazione del bilancio e che deve essere adottata sia dagli enti tenuti alla semplice rendicontazione, sia da quelli tenuti alla redazione di un bilancio.
Gli enti del terzo settore che svolgono attività in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili così come stabilito dall’articolo 2214 del Codice Civile e depositare il bilancio presso il registro delle imprese.
Il rendiconto consuntivo/bilancio delle associazioni
Tutte le associazioni in regime 398/1991 sono tenute a redigere il rendiconto economico-finanziario e a rispettare le regole sulla tenuta della contabilità, come stabilito dal DPR 600 del 1973 all’articolo 20 che menziona la tenuta della contabilità da parte degli enti non commerciali. Si tratta di un obbligo contabile fondamentale per accedere ai vantaggi fiscali riconosciuti agli enti non profit, come ad esempio la defiscalizzazione dei ricavi ottenuti dalle attività a favore dei soci.
Il rendiconto è un documento ufficiale molto importante, nel quale le entrate e le uscite devono essere separate da quelle commerciali.
Il rendiconto/bilancio consuntivo presuppone un documento riepilogativo che, partendo dalla prima nota, riepiloga dettagliatamente tutte le entrate e tutte le uscite, ovvero tutti gli incassi e tutte le spese e i pagamenti, con i relativi importi. Sponsorizzazioni, donazioni, quote associative, spese varie: tutto deve essere riportato suddiviso in voci analitiche.
La legge non detta particolari vincoli per la sua redazione, l’essenziale è che sia chiaro, veritiero e che le voci non siano eccessivamente accorpate. Diversamente avviene invece per il preventivo, il quale viene redatto tenendo conto delle entrate e delle uscite degli esercizi precedenti e stimando, quindi, ricavi e spese che dovrebbero aversi nel successivo esercizio sulla base dei dati storici già in possesso.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e trasparenza, come specificato dal DPR 600/1973.
Il documento di bilancio va presentato insieme alla relazione di missione, ovvero insieme ad una relazione sull’andamento della gestione e gli eventi più importanti che hanno avuto un impatto nel corso dell’esercizio.
Rendiconto annuale: quando va fatto?
Il rendiconto annuale non è un documento che va preparato solo in occasione dell’assemblea dei soci. Deve essere considerato come uno strumento utile alle associazioni per ottimizzare nel corso dell’anno l’intera gestione. Va considerato come un documento sul quale riflettere per valutare le criticità ma anche le opportunità che le attività sociali offrono durante l’anno, permettendo di avere un quadro della situazione economico-finanziaria dell’ente e per gestirla al meglio. Per questo non può prescindere dalla prima nota, necessaria per registrare tutte le movimentazioni bancarie e di cassa.
Il rendiconto associazione è certamente un documento che sintetizza la contabilità di un intero anno, ma che viene redatto grazie alle scritture effettuate giorno dopo giorno, mese dopo mese. Di conseguenza, per una corretta redazione del rendiconto annuale è bene tenere dei fogli cassa sui quali vanno annotate le entrate e le uscite settimanali e mensili.
Quando va presentato ed approvato il rendiconto/bilancio annuale?
Il rendiconto dell’associazione viene preparato dal Consiglio Direttivo dell’associazione e deve essere approvato dall’assemblea dei soci tassativamente entro 4 mesi dalla fine dell’anno sociale. Se l’anno sociale coincide con l’anno solare, il rendiconto deve essere approvato dall’assemblea dei soci al massimo entro il 30 Aprile. In alternativa può essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’articolo 148 del TUIR stabilisce che per la convocazione dell’assemblea dei soci devono essere utilizzate “idonee forme di pubblicità”, tenendo conto di quanto stabilito al riguardo dallo Statuto e comunque utilizzando tutti quei mezzi che garantiscano l’effettiva comunicazione ai soci e la conoscibilità della data dell’assemblea per tutti i soci.
Il bilancio inoltre dovrebbe essere esposto presso la sede dell’associazione nei 15 giorni antecedenti la data prevista per l’assemblea che dovrà approvarlo. Ciò per dare la possibilità a tutti i soci di prenderne visione e maturare le opportune considerazioni.
L’assemblea che si riunisce per l’approvazione del bilancio è regolarmente costituita se è presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida a prescindere dal numero di soci intervenuti. Può partecipare e votare all’assemblea solo il socio che al momento dello svolgimento dell’assemblea è in regola con l’iscrizione all’associazione.
Il bilancio viene approvato a maggioranza. Molto importante è la verbalizzazione del contenuto dell’assemblea. Essa deve essere fatta in modo scritto nel Registro dei Verbali e deve essere poi sottoscritta da tutti i soci presenti, anche perché solo con la firma autografa si può attestare l’effettiva presenza degli associati alla riunione e l’effettiva democraticità dell’associazione.
Una volta approvati, il bilancio e il verbale di approvazione devono essere conservati nella sede legale dell’associazione per 5 anni.
Il principio di democraticità nel processo di approvazione del bilancio
La mancata convocazione assembleare adottando idonee forme di comunicazione e la presenza all’interno del sodalizio di soci “privilegiati” possono mettere in discussione il principio di democraticità all’interno dell’ente, con il decadimento dai benefici fiscali.
La circolare 18/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate parla chiaro: la democraticità si intende violata quando non sono state adottate delle forme di comunicazione idonee ad informare i soci delle convocazioni assembleari. Questo principio viene violato anche quando all’interno dell’associazione si adottano quote associative diverse, che danno diritto a prerogative e vantaggi che pongono i vari soci su piani differenti. In tal senso la presenza di soci privilegiati, con un voto dal “peso” diverso rispetto a quelli di altri associati, specialmente in occasione di deliberazioni importanti come l’approvazione del bilancio, significherebbe la negazione della democraticità dell’ente stesso, che decade automaticamente dal godimento dei benefici subordinati proprio alla democraticità.