L’Assemblea dell’associazione è l’organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare e votare.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:
- data, orario e luogo per la prima convocazione;
- data, orario e luogo per la seconda convocazione;
- ordine del giorno.
I poteri dell’Assemblea in via ordinaria sono:
- l’elezione del Consiglio Direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
- decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
- approvare il programma annuale delle attività (eventuale).
L’Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.
I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:
- deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
- deliberare sulla nomina del liquidatore.
Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (verificare quanto riportato sullo statuto). Da rilevare che in questo caso lo statuto può prevedere percentuali differenti in ordine alla presenza dei soci. Invece, per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Anche per l’assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci.