Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le novità

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) diverrà operativo con un decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Agricole, come già stabilito dall’articolo 30 del decreto ministeriale del 15 settembre 2020. Tale decreto direttoriale dovrebbe essere emanato a breve, quasi sicuramente entro questi mesi estivi, considerato che gli addetti ai lavori lo davano in uscita già per il 1° giugno 2021. Lo scopo del RUNTS è quello di rendere pubblica l’esistenza di un ente del terzo settore con i relativi dati, come la sua struttura e le sue attività operative.

Quali sono le novità sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore apporterà una vera e propria rivoluzione nell’ambito della registrazione delle organizzazioni.

Attualmente, infatti, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) vengono iscritte nei vari registri regionali e provinciali sparsi sull’intero territorio nazionale, senza considerare il registro nazionale delle APS.

Questo sistema di registrazione degli enti, che attualmente è ancora in vigore

  • non è obbligatorio, nel senso che possono esistere ODV e APS registrate e non registrate
  • funziona su base regionale, visto che i registri per le ODV e le APS sono istituiti con leggi regionali, come stabilito dalle leggi 266/1991 e 383/2000

Come se non bastasse, per le APS esiste il registro nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, nel quale sono registrati non solamente le associazioni di promozione sociale, ma anche i circoli affiliati a quelle nazionali.

Si tratta di una vera giungla che ha comportato e comporta tuttora diversità enormi fra regioni, per cui una ODV in Lombardia è diversa da una ODV toscana, per il fatto che le leggi regionali che ne regolano la registrazione sono estremamente penetranti, tanto da influire sulla loro struttura ed organizzazione.

Come cambierà la situazione con il RUNTS

Certamente si andrà incontro ad una notevole semplificazione, visto che da un numero imprecisato di registri si passerà ad uno solamente. Il RUNTS sarà suddiviso in più sezioni, 7 per l’esattezza, a seconda della natura dell’ente iscritto. Avremo così al suo interno

  • ODV
  • APS
  • Società di mutuo soccorso
  • Reti associative
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali
  • Altri enti del terzo settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà esclusivamente telematico, quindi le comunicazioni e le informazioni saranno tutte in formato digitale.

Sarà, soprattutto:

  • Un registro unico, perché verranno eliminati tutti i registri provinciali e regionali, con una piattaforma informatica unica. La particolarità è che, finalmente, esisterà un unico registro nel quale confluiranno tutti gli organismi del terzo settore che finora erano registrati in maniera separata. All’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ci saranno tante sezioni per quante sono le tipologie di ente esistenti
  • un registro nazionale non opzionale, quindi un ente per qualificarsi come ente del terzo settore deve obbligatoriamente essere iscritto al RUNTS. Naturalmente, un’organizzazione potrà liberamente decidere di non iscriversi al registro unico, ma in tal caso non potrà qualificarsi come ente del terzo settore né godere dei vantaggi offerti dalla registrazione.
  • Studiato per premiare gli enti registrati nel RUNTS, perché solamente questi possono beneficiare dei trattamenti fiscali agevolati, accedere ai fondi destinati agli enti del terzo settore o avvantaggiarsi nei rapporti con gli enti pubblici mediante le convenzioni previste dagli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore.
  • Capace di fornire personalità giuridica agli enti che finora non l’avevano. Basterà iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e vincolare un modesto importo per vedersi riconosciuta la personalità giuridica di diritto provato.

Quali sono i benefici per chi si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

I benefici sono notevoli, specie se si considera l’attuale situazione. Infatti le organizzazioni iscritte al RUNTS potranno:

  • Godere di agevolazioni fiscali riconosciute esclusivamente agli enti iscritti al registro unico. Ricordiamo che questi potranno anche accedere a fondi dedicati e relazionarsi con gli enti pubblici in maniera agevolata.
  • Vedersi riconosciuta la personalità giuridica che consente di non esporre al rischio patrimoniale presidenti e amministratori di un’associazione non riconosciuta. Quindi, per le obbligazioni assunte dall’ente, questo risponde esclusivamente con il patrimonio versato, evitando all’amministratore o al rappresentante legale che aveva sottoscritto l’obbligazione di doverne rispondere attingendo al proprio patrimonio personale. Per acquisire la personalità giuridica è sufficiente per l’ente dichiarare un patrimonio di soli 15.000 € e redigere l’atto costitutivo presso un notaio richiedendo l’iscrizione al RUNTS. Il patrimonio versato può essere anche costituito da beni, ad esempio dei beni immobili stimati da un perito legale. Per le fondazioni il procedimento è analogo, solo che nel loro caso il patrimonio deve essere di almeno 30.000 €. Si tratta di un notevole vantaggio per gli enti riconosciuti, in quanto nell’attuale situazione occorre un patrimonio di almeno 50.000 € ed un iter burocratico ben più lungo.
  • Vedersi riconosciuta la qualifica di ente del terzo settore, perché come abbiamo visto solo gli enti iscritti al RUNTS possono dichiararsi enti del terzo settore e godere del relativo status. Tale riconoscimento è importante, se ci si fregia della qualifica di ente del terzo settore senza esserlo veramente, si incorre nelle sanzioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Cosa succede a enti e associazioni che non si iscrivono al RUNTS

Le organizzazioni che optano per la non iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potranno naturalmente seguitare a svolgere la propria attività istituzionale, senza avere la qualifica di ente del terzo settore e senza godere dei relativi benefici. Potranno operare secondo le norme previste dal codice civile. Cosa succede se un ente decide di uscire dal RUNTS? Ovviamente è libero di farlo, ma sarà obbligato a devolvere ad un altro ente del terzo settore il differenziale fra il valore del patrimonio al momento della cancellazione dal RUNTS e quello dichiarato al momento dell’iscrizione.

Come ci si registra al RUNTS

Sono previste quattro possibilità:

  1. In maniera automatica per ODS e APS

Dal momento dell’entrata in vigore del RUNTS a seguito dell’emanazione del decreto direttoriale del Ministero del lavoro, ODS e APS già iscritte nei vecchi registri trasmigreranno in modo automatico nel RUNTS. I pubblici uffici trasmetteranno gli atti agli uffici del Registro e questi porteranno a termine la registrazione dell’ente. Una volta che gli uffici regionali avranno trasmesso tutti gli atti agli uffici, questi avranno 180 giorni di tempo per valutare se l’ente possiede i requisiti per essere iscritto al Registro Unico. Tale istruttoria potrà concludersi con:

  • l’iscrizione dell’ente in una delle sette sezioni del registro
  • la richiesta di integrazione di documenti mancanti
  • l’impossibilità di iscrizione per mancanza di requisiti. In questo caso l’ente potrà rivolgersi al TAR per un eventuale ricorso
  1. Su richiesta dell’ente o della sua rete

Da parte di tutti gli enti non coinvolti nella trasmigrazione di cui abbiamo appena parlato. La richiesta viene presentata dal legale rappresentante o dal rappresentante della rete associativa a cui l’ente è affiliato. Una volta presentata l’istanza di registrazione, gli uffici del RUNTS hanno 60 giorni di tempo per concludere l’iter.

Il processo di registrazione dell’ente si può concludere

  • Con l’iscrizione automatica al Registro Unico, se il Ministero non risponde entro 60 giorni alla richiesta di iscrizione. In questo modo l’ente può considerarsi iscritto a tutti gli effetti
  • Con il diniego di iscrizione per mancanza di requisiti. Al diniego l’ente potrà opporsi facendo ricorso al TAR
  • Con l’iscrizione dell’ente in una sezione del RUNTS differente da quella che era stata indicata nell’istanza.
  1. Per mezzo di un notaio

Questa è l’ipotesi che ricorre quando un ente intende acquisire la personalità giuridica

  1. Mediante iscrizione al registro delle imprese

Ipotesi che riguarda gli enti più grandi, come le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso e le imprese socisli

Se hai necessità di una consulenza per la tua organizzazione o desideri  supporto nella sua gestione, lo staff di Ets Point è a tua completa disposizione. Puoi contattarci compilando questo modulo di contatto, oppure chiamando direttamente lo 04221833141 o il 3518426262