Gli enti associativi e tutti gli enti non commerciali di natura associativa hanno l’obbligo di presentare il modello EAS, ovvero la comunicazione necessaria dei dati rilevanti ai fini fiscali, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno. Naturalmente, sono tenuti all’invio del modello solo gli enti associativi che devono comunicare le eventuali modifiche occorse rispetto all’anno precedente.
Cos’è il modello EAS e cosa comporta
Si tratta di un documento necessario all’amministrazione per acquisire le informazioni di carattere fiscale riguardanti quegli enti di natura associativa che beneficiano della decommercializzazione dei corrispettivi, cioè godono della detassazione delle entrate rappresentate da tutti i corrispettivi versati dai soci e dai tesserati.
Il modello EAS è una dichiarazione di importanza estrema per un ente associativo che non ha scopi di lucro, infatti la sua mancata presentazione comporta per l’ente inadempiente la perdita dei benefici fiscali che la legge riconosce agli enti associativi. Così, a causa del mancato invio del modello EAS, all’associazione verrebbe applicata la tassazione di tutte le quote e dei contributi associativi raccolti, nonché la tassazione dei corrispettivi versati dagli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell’ente, come da DPR 917 del 1986 all’articolo 148, e DPR 633 del 1972 all’articolo 4.
Quando e chi deve presentare il modello EAS
Il modello Eas deve essere presentato obbligatoriamente:
- dalle nuove associazioni entro 60 giorni dalla loro costituzione
- dalle associazioni già costituite, solo nel caso in cui abbiano registrato delle variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS
Entro il 31 marzo di ogni anno, quindi, gli enti associativi per i quali è prevista dalle norme di legge la presentazione del modello EAS, devono inoltrarlo all’Agenzia delle Entrate.
Relativamente alle associazioni già costituite, non sono oggetto di comunicazione le seguenti variazioni che si riferiscono a:
- modifiche dei dati societari, come sede legale e nome del presidente,
- valore delle entrate complessive dell’associazione
- valore delle entrate relative alle attività pubblicitarie e di sponsorizzazione
- costi sostenuti per messaggi pubblicitari
- numero degli associati risultanti alla chiusura dell’ultimo esercizio
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti
- ammontare delle erogazioni liberali
- numero di giorni nelle quali si sono svolte raccolte pubbliche di fondi
Pertanto, quando le variazioni si riferiscono ai casi di cui sopra, l’ente associativo non ha l’obbligo di ripresentare il modello EAS.
Questo, invece, deve essere ripresentato qualora nell’ultimo anno sia variato, ad esempio, il consiglio direttivo dell’ente oppure sia stata aperta la partita iva.
Quali sono gli enti tenuti alla compilazione parziale del modello EAS
Il modello EAS si compone di varie parti. Ecco gli enti che hanno l’obbligo di compilare solo in modo parziale il modello EAS:
- ASD e SSD iscritte al registro del CONI che svolgono attività commerciale oppure attività de-commercializzata nei confronti degli associati e dei tesserati;
- Le Associazioni di Promozione Sociale, le cosiddette APS, regolarmente inserite nei registri provinciali e regionali;
- Gli enti di volontariato, registrati negli elenchi provinciali e regionali, che svolgono attività commerciali differenti da quelle non marginali elencate nel DM del 25 maggio 1995;
- Le Associazioni riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome, oppure dalle prefetture, dotate di personalità giuridica.
Quali sono gli enti tenuti alla compilazione totale del modello EAS
Sono invece tenute alla compilazione totale di tutte le sue parti, rispondendo alle 38 domande complessive, le associazioni non riconosciute che:
- Svolgono attività commerciali, ovviamente non prevalenti sul totale delle attività svolte
- Si limitano a riscuotere quote associative e contributi perché svolgono esclusivamente attività istituzionale
- Svolgono attività dietro pagamento di corrispettivo a favore dei propri associati. Ad esempio organizzano per i propri associati dei corsi di lingue
Quali sono gli enti che non sono tenuti alla presentazione del modello EAS
Sono esonerati del tutto dalla presentazione del modello EAS le seguenti tipologie di enti associativi:
- Onlus presenti nell’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate
- ASD e SSD iscritte al registro del CONI che non svolgono attività commerciale e neanche attività de-commercializzata nei confronti di tesserati e associati.
- Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciali e regionali che svolgono attività commerciali marginali, individuate nel DM del 25 maggio 1995. Esempio tipico è la vendita di cibi e bevande in occasioni di eventi o manifestazioni, oppure le iniziative occasionali di solidarietà.
Per le associazioni proloco che avevano aderito al regime forfettario previsto dalla legge 16 dicembre 1991 n° 398 e allargato ulteriormente con l’articolo 9bis del decreto legge 417/1991, in quanto nel periodo d’imposta precedente non avevano superato i 250.000 euro di proventi, il discorso, invece, si fa delicato. Infatti, il codice del Terzo Settore con l’articolo 102 comma 2 lettera e, ha abrogato l’articolo 9bis del suddetto decreto, per cui il regime 398 /1991 si può ora applicare solo alle ASD/SSD, Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.
Da questo deriva che, allo stato attuale ed in attesa di ulteriori pronunciamenti della giurisprudenza, le Associazioni proloco non potendo più aderire al regime forfettario, non sono più esonerate dal presentare il modello EAS come avveniva in passato.
Sanzioni in caso di mancata presentazione del modello EAS
In caso di mancata presentazione del modello EAS, il legislatore prevede per l’ente associativo la perdita di tutte le agevolazioni fiscali, di conseguenza risulterebbero tassabili le quote associative, le liberalità e i contributi. Inoltre, decadrebbe anche la disciplina della decommercializzazione dei proventi prevista all’articolo 148 del TUIR e all’articolo 4 del DPR 633DEL 1972.
Tuttavia, proprio per evitare queste gravi conseguenze che a volte possono accadere per mera dimenticanza, il legislatore con D.L. 16/2012 all’articolo 2 ha previsto la cosiddetta “remissione in bonis”, ovvero la possibilità di non perdere i benefici fiscali o i regimi opzionali. In sostanza, l’ente associativo può regolarizzare l’omessa presentazione della domanda a patto che:
- paghi una sanzione pari ad € 250,00 mediante modello F24 con codice tributo 8114;
- al momento della regolarizzazione, la mancata presentazione del modello EAS non sia stata già constatata oppure non abbiano già avuto inizio azioni di accertamento, ispezioni, accessi e verifiche amministrative;
- il modello venga presentato entro il termine della prima dichiarazione utile, per quest’anno, quindi, entro il 30 novembre 2021.
Come va presentato il modello EAS
Il modello si presenta esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, può farlo direttamente l’associazione abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia registrandosi al portale fiscOnline, oppure mediante un intermediario, come il commercialista o un Caf.