Operazioni preliminari ai fini della trasformazione

Operazioni preliminari ai fini della trasformazione

La trasformazione di un ente del Terzo Settore è un processo regolato dalla normativa italiana e richiede una serie di operazioni preliminari fondamentali per garantire la conformità legale e amministrativa. Secondo il Decreto Legislativo n. 117/2017, noto come Codice del Terzo Settore, tali operazioni devono essere svolte con attenzione per assicurare la trasparenza e la correttezza del procedimento.

Analisi della normativa vigente

Prima di procedere con la trasformazione, è essenziale analizzare la normativa vigente. L’articolo 56 del Codice del Terzo Settore disciplina le modalità di trasformazione e fusione degli enti, stabilendo che tali operazioni devono rispettare i principi di continuità delle attività e tutela degli interessi degli associati. Inoltre, l’articolo 22 del Codice prevede che gli enti interessati alla trasformazione devono aggiornare il proprio statuto in conformità con le disposizioni legislative.

Verifica dei requisiti statutari

Un passaggio chiave è la verifica dei requisiti statutari dell’ente. Lo statuto deve essere conforme ai requisiti previsti dagli articoli 21 e 22 del Codice del Terzo Settore, includendo finalità di interesse generale, l’assenza di scopo di lucro e la democraticità della struttura organizzativa. Se lo statuto non rispetta tali requisiti, è necessario procedere con una revisione prima di avviare la trasformazione.

Convocazione dell’assemblea dei soci

La trasformazione deve essere approvata dall’assemblea straordinaria dei soci con una deliberazione adottata secondo le modalità previste dallo statuto. In genere, è richiesta una maggioranza qualificata dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire con un preavviso adeguato come da statuto, indicando chiaramente l’ordine del giorno relativo alla trasformazione.

Redazione del progetto di trasformazione

Il progetto di trasformazione deve essere redatto in forma scritta e deve includere:

  • Descrizione dell’ente originario: Denominazione, sede legale, codice fiscale e iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), se già effettuata.
  • Motivazioni della trasformazione: Le ragioni per cui l’ente intende trasformarsi, evidenziando i benefici per la comunità e gli associati.
  • Descrizione dell’ente risultante: Struttura organizzativa, finalità, attività principali e modalità di gestione.
  • Piano patrimoniale e finanziario: Situazione patrimoniale attuale e prospettive economico-finanziarie future.

Deposito della documentazione presso il RUNTS

Dopo l’approvazione da parte dell’assemblea, la documentazione relativa alla trasformazione deve essere depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come previsto dall’articolo 48 del Codice del Terzo Settore. Il deposito deve includere il verbale dell’assemblea, il progetto di trasformazione e il nuovo statuto approvato.

Comunicazioni agli enti competenti

Oltre al RUNTS, è necessario comunicare la trasformazione agli enti competenti, tra cui l’Agenzia delle Entrate, per l’aggiornamento del codice fiscale o della partita IVA. Se l’ente svolge attività soggette ad autorizzazioni specifiche, è indispensabile informare le autorità preposte.

Conclusione

Le operazioni preliminari ai fini della trasformazione di un ente del Terzo Settore richiedono un’attenta pianificazione e il rispetto delle normative vigenti. Seguire correttamente ogni fase del processo garantisce la legittimità della trasformazione e consente all’ente di proseguire le proprie attività in conformità con i principi del Codice del Terzo Settore. Per supporto e consulenza specializzata, è possibile rivolgersi a ETS Point Group, che offre assistenza dedicata per ogni fase del processo di trasformazione.