Legge 81 08

Legge 81/08: obblighi delle ASD, APS e associazioni culturali

Il decreto legislativo 81/2008 contiene una serie di norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 3 recita espressamente che la legge “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Pertanto, tutte le associazioni sportive, le Aps, le associazioni culturali e non profit sono soggette all’applicazione del D. Lgs 81/08, indipendentemente dalla loro grandezza e organizzazione interna. Questo comporta per tutti questi Enti la necessità di individuare i rischi collegati alle loro attività specifiche e ai luoghi in cui queste hanno luogo.

Gli spazi, i locali e gli ambienti nei quali si svolgono le attività delle associazioni, degli enti del terzo settore e delle società sportive dilettantistiche possono presentare dei rischi legati sia alle stesse attività che vi si svolgono, sia ai locali che quasi sempre ospitano un numero rilevante di soci, tesserati o visitatori.

Naturalmente i rischi possono essere di varia natura, non è detto che questi possano essere causati esclusivamente da eventi imprevedibili come il malore di un socio o di un lavoratore, oppure da un incendio. I rischi possono avere origine anche dall’utilizzo delle attrezzature sportive, mettendosi così in relazione alla prevenzione della salute e della sicurezza. Oppure ancora, possono mettersi in relazione a tutta quella serie di attività amministrative, di manutenzione e pulizia che solitamente si svolgono all’interno dei locali dell’associazione.

Quali sono, quindi, gli obblighi ai quali devono far fronte le associazioni in fatto di prevenzione della salute e di sicurezza sul lavoro?

Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di associazioni e società sportive

Possiamo distinguere due differenti scenari:

  1. Personale dipendente regolarmente assunto con contratto di lavoro oppure personale interinale. In questo caso, essendovi del personale subordinato all’interno dei locali dell’associazione o della società sportiva, si applica pienamente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il decreto legislativo 81/08. Il decreto andrà ad applicarsi in tutte le fattispecie in cui ci si trovi in presenza di un rapporto datore di lavoro/lavoratore. L’Ente dovrà quindi:
  • Individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • Procedere con l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Nomina del medico competente
  • Individuare i soggetti preposti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze
  • Procedere con la valutazione dei rischi e alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi
  • Mettere in sicurezza i luoghi di lavoro
  • Procedere con la formazione e l’addestramento delle persone addette alle attività
  1. Volontari, lavoratori autonomi e sportivi che operano all’interno dell’associazione o della società sportiva a titolo gratuito o con il riconoscimento di un rimborso spese. Quando ricorre questa ipotesi, non c’è alcun obbligo per l’Ente né di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi né di nominare il responsabile per la prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sostanza ci si attiene a quanto dettato dall’articolo 2 della legge 266 dell’11 agosto 1991 che afferma: “si ritiene che l’attività svolta dai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale o delle Associazioni sportive dilettantistiche, possa essere equiparata a quella di volontariato. Considerate, poi, le disposizioni dettate dall’art. 3, comma 12-bis, in favore dei volontari della L. n. 266/1991, volte a fornire anche a questi soggetti una tutela prevenzionistica di base (non prevista prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) ed in ragione di motivi attinenti alla rilevanza sociale delle attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche, all’assenza di fini di lucro, nonché alle limitate risorse a disposizione delle medesime, si ritiene opportuno estendere la disciplina del citato art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle medesime Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche”.

Gli obblighi a cui sono soggetti i volontari e i collaboratori a titolo gratuito

I volontari e i collaboratori a titolo gratuito devono:

  • munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale
  • utilizzare le attrezzature conformemente a quanto disposto dalle norme di legge

Il legale rappresentante dell’Ente ha sempre l’obbligo di fornire loro le informazioni dettagliate sui rischi specifici degli ambienti nei quali i volontari prestano la loro attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza che sono state adottate relativamente a specifiche attività.

Le responsabilità del legale rappresentante dell’Ente

Il legale rappresentante dell’associazione o della società sportiva dovrà mettere in atto tutte quelle misure che si rendono necessarie per prevenire o ridurre i rischi. Il comma 2 dell’articolo 21 del D. Lgs 81/08 stabilisce che i volontari ed i lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali dell’Ente hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione inerenti i rischi relativi alle attività svolte. Sarà compito dell’Ente valutare quindi con attenzione i rischi e i pericoli cui possono andare incontro soci, volontari e frequentatori dei locali. L’ente inoltre dovrà attuare la sorveglianza sanitaria e architettare le possibili misure di protezione e prevenzione che andranno comunicate durante i corsi di formazione.

In ogni caso, è responsabilità del legale rappresentante dell’Ente fare in modo che sia sempre garantita la sicurezza e la salute di tutte le persone all’interno dell’associazione o della società sportiva, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti o semplici volontari. Ad esempio il presidente di una ASD sarà sempre responsabile della sicurezza all’interno dell’impianto sportivo nei confronti dei terzi, siano essi atleti, soci, tesserati o semplici spettatori

Quindi, anche ove non trovino applicazione le norme contenute nel D. Lgs 81/08, sarà precisa responsabilità dell’Ente attuare tutte le azioni necessarie per prevenire i rischi e i pericoli cui potrebbero andare incontro i frequentatori dei locali dell’Ente, a qualunque titolo.

Cosa devono fare le associazioni per adeguarsi?

 Al di la degli obblighi espressamente previsti dal D. Lgs 81/08, gli Enti hanno l’obbligo di:

  • Informare e formare i propri associati e partecipanti alle attività sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute che le suddette attività comportano
  • Valutare attentamente i rischi per la sicurezza e la salute e fare in modo da prevenirli. Qualora non sia possibile azzerarli, attuare tutte le procedure in maniera tale di ridurli al minimo.
  • Vigilare sulle attività che hanno luogo all’interno dell’Ente facendo in modo che si svolgano sempre in regime di sicurezza
  • Controllare che le attività svolte e i locali siano sempre conformi alle normative vigenti.

Nell’ipotesi in cui gli spazi e i locali vengano dati in concessione da un Ente Pubblico, le associazioni assolvono all’obbligo di garantire la sicurezza. Esse si impegnano a rispettare le prescrizioni d’uso stabilite dall’Ente Pubblico proprietario, che ha preventivamente valutato i rischi e progettato le misure di prevenzione necessarie.