È stato firmato il DPCM con le nuove misure per far fronte al contagio da COVID-19.
In sintesi:
1) sull’intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, sempre che il soggetto non stia svolgendo attività sportiva (art. 1, punto 1 lettera a);
2) è possibile svolgere attività sportiva o attività motoria in spazi all’aperto, comprese aree attrezzate e parchi pubblici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale pari ad almeno due metri per l’attività sportiva e almeno di un metro per ogni altra attività, tranne che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o persone non completamente autosufficienti (art. 1, punto 6 lettera d);
3) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (art. 1, punto 6 lettera f), l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico,
4) gli sport da contatto sono consentiti, da parte delle società professionistiche e dalle ASD e SSD riconosciute dal CONI e dal CIP ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ nel rispetto dei protocolli delle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva, contententi le linee atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento; per il settore amatoriale sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto (art. 1, punto 6 lettera g);
5) nei centri culturali e di centri sociali sono consentite le attività a patto che le Regioni e le Province autonome abbiano anticipatamente verificato che lo svolgimento delle suddette attività sia compatibile con l’andamento della situazione sanitaria relativa al COVID-19 nei propri territori e che siano stati individuati i protocolli e/o le linee guida applicabili e idonei a prevenire o ridurre le situazioni che possono favorire il contagio nel settore di specifico o in settori analoghi (art. 1, punto 6 lettera z).