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Decreto “RILANCIO” misure per gli Enti NON PROFIT

Per fronteggiare l’emergenza economica e sociale derivante dal Coronavirus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, noto con il nome di “Decreto Rilancio”.

Vengono di seguito indicati alcuni articoli del suddetto decreto che prevedono agevolazioni per gli enti Non commerciali (asd, ssd, ETS):

Art. 25: possibilità di richiesta di contributi a fondo perduto anche per gli enti non commerciali (in relazione allo svolgimento di attività commerciali) come specificato dalla relazione illustrativa del citato “decreto rilancio”.

Art. 28: il comma IV estende anche agli enti non commerciali la possibilità di usufruire del credito di imposta al 60% relativo ai canoni di locazioni per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, versati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale credito risulta cedibile a soggetti terzi come espressamente previsto dall’art. 122 del decreto in esame.

Art. 67: è previsto per l’anno 2020 l’incremento per 100 milioni di euro del fondo Terzo Settore (come disciplinato dall’art. 72 del D.Lgs 117/2017).

Art. 77: sono estesi anche agli ETS i contributi per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione anti-virus come disciplinati dall’art. 43 del decreto legge “Cura Italia”. La procedura è gestita Invitalia tramite erogazioni dell’INAIL.

Art. 98: indennità per i lavoratori sportivi, riconosciuta da Sport e Salute con le medesime modalità di cui all’art. 96 del “decreto Cura Italia”, per i mesi di aprile e maggio per € 600,00 ogni singolo mese. Per coloro che hanno già presentato la richiesta per il mese di marzo non sarà necessario fare alcunché, riceveranno, automaticamente, l’importo di € 1.200,00.
Viene inoltre introdotta la possibilità della cassa integrazione per gli sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non inferiore a 50.000 euro.

Art. 120: è previsto un credito di imposta del 60% per le spese relative agli adeguamenti degli ambienti di lavoro (per un massimo di € 80.000,00 di spesa). Tale credito è cumulabile con altre agevolazioni relative alle suddette spese ed è cedibile a terzi ex art. 122 del presente decreto.

Art. 125: è previsto un credito di imposta al 60% per le spese relative alla sanificazione ed acquisto materiali collegati per un importo massimo di € 60.000,00. Tale credito di imposta è cedibile a terzi ex art. 122 del presente decreto.

Art. 126: I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, Iva, assicurazione obbligatoria, addizionali regionali e comunali etc.), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 127: per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche sino al 30 giugno sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per  l’assicurazione obbligatoria già versati. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni  ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili (come da relazione illustrativa del decreto rilancio).

Art. 156: anticipazione dell’erogazione del contributo del 5 per mille entro il 31 ottobre 2020 per i soggetti beneficiari come da elenco da redigersi entro il 31 luglio 2020.

Art. 216: viene prorogato al 31 luglio 2020 il termine per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Viene, inoltre, prevista la possibilità di una revisione dei rapporti concessori da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuiti. Per i contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati è previsto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, il diritto per il conduttore ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
Per gli abbonamenti sportivi è prevista la possibilità da parte dell’avente diritto (cliente/socio/tesserato), entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente “decreto rilancio”, di richiederne il rimborso; Tuttavia la struttura sportiva può, in luogo del rimborso economico, rilasciare un voucher di pari valore da utilizzare entro un anno dal termine delle misure di sospensione dell’attività sportiva.

 Art. 246: viene previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per gli Enti del Terzo Settore che operano nelle Regioni del Mezzogiorno.