Compensi per istruttori ASD SSD

Compensi per istruttori ASD/SSD: normativa fiscale e registro

Uno degli aspetti più dibattuti e controversi all’interno di una ASD/SSD è quello dei compensi per gli istruttori e i collaboratori. Come devono essere retribuiti gli istruttori impegnati quotidianamente con i corsi, oppure i soci che settimanalmente allenano gli atleti dilettanti? Per non parlare delle persone che dedicano diverse ore a settimana alle attività di segreteria, al disbrigo delle pratiche amministrative e alla tenuta della contabilità. Vediamo insieme cosa prevede la normativa in vigore.

Normativa sui compensi per istruttori e collaboratori delle ASD/SSD

Sulla materia, ancora oggi, sussistono dubbi e incertezze interpretative che perdurano ormai da un ventennio, da quando cioè l’articolo 37 della Legge 342 del 21/11/2000 ha stabilito che compensi, indennità e rimborsi, di qualsiasi ammontare siano, rientrano tutti nel regime dei redditi diversi. Di conseguenza, non sono assoggettabili né agli oneri contributivi né a quelli previdenziali.

Tutto questo può generare ovviamente comportamenti borderline, dato che sotto la voce compensi per istruttori ASD/SSD potrebbero rientrare situazioni che per la durata della prestazione, l’entità del compenso e le qualità professionali del prestatore dovrebbero invece configurarsi come prestazioni lavorative a tutti gli effetti.

La questione non è di poco conto. Da più parti ci si chiede se le agevolazioni sono legittime di fronte a rapporti di lavoro di fatto, autonomi o subordinati che siano.

Manca l’inquadramento lavoristico delle prestazioni dei collaboratori

Sebbene il legislatore abbia normato con la disciplina fiscale i compensi sportivi, dichiarando che i compensi fino a 10.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito, continua però a mancare un inquadramento lavoristico delle prestazioni.

L’unico riferimento rimane l’articolo 67 comma I del T.U.I.R. il quale stabilisce che nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, i premi, le indennità, i rimborsi forfettari e i compensi erogati dalle ASD, dalle SSD, dal CONI, dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva rientrano tutti nei redditi diversi.

Tale agevolazione è stata successivamente allargata dalla Legge 289/02 art. 90 anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito amministrativo e gestionale, in modo da farvi rientrare anche il lavoro delle persone che svolgono attività contabili-amministrative non in maniera professionale in una ASD/SSD.

Sostanzialmente, il fatto che i compensi per istruttori, soci e persone che contribuiscono con il loro lavoro alla gestione delle attività sportive delle ASD e SSD rientrino nei redditi diversi, solleva semplicemente queste ultime dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque siano gli importi erogati.

Rimane ancora irrisolto il problema vero, quello dell’inquadramento di istruttori e soci, specie quando sono anche dipendenti pubblici. La soglia fissata a 10.000 euro annui, aumentata dal 1° gennaio 2018 a tale importo, riguarda infatti semplicemente l’imposizione fiscale.

Molto probabilmente, secondo l’interpretazione data da un ramo importante della giurisprudenza, le agevolazioni trovano fondamento nella natura dilettantistica dell’organizzazione sportiva, che crea un ambito lavorativo speciale al quale è da riconoscersi un trattamento privilegiato sia fiscale che previdenziale. Vista così, quindi, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto premiare le ASD/SSD tenendo in considerazione la notevole importanza sociale che ha lo sport dilettantistico.

L’intervento dell’ispettorato del Lavoro sui rapporti di collaborazione

La tesi secondo la quale il lavoro che viene svolto all’interno di una ASD/SSD debba essere inquadrato in un’area speciale, separata e ben distinta, è stata anche sostenuta dall’Ispettorato del Lavoro. Nel 2016 una circolare ha sottolineato che “la volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”.

Nuovi interventi attesi dal legislatore

Il legislatore, consapevole della necessità di normare adeguatamente il mondo del lavoro in ambito sportivo, con la Legge dell’8 agosto 2019 ha inteso emanare disposizioni in materia di professioni sportive. Con questa legge delega si è cercato innanzitutto di individuare il lavoratore sportivo disciplinando gli aspetti previdenziali, assicurativi e fiscali.

La legge ha voluto disciplinare anche i rapporti di collaborazione riguardanti le persone che si occupano degli aspetti amministrativi nelle ASD/SSD. La legge del 2019 precisa espressamente che tutta la disciplina tiene conto della natura peculiare delle associazioni e delle società sportive, che non hanno alcun fine di lucro.

Come regolarsi con i compensi per istruttori ASD/SSD

Possiamo di seguito riepilogare gli aspetti salienti di cui tener conto affinché una ASD/SSD possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. È bene sempre ricordare il fatto che all’interno della società o dell’associazione sportiva devono essere individuate e inquadrate correttamente le persone che svolgono attività lavorative al fine di non incorrere in pesanti sanzioni.

  • L’ASD/SSD deve essere iscritta al CONI e la disciplina sportiva praticata all’interno del sodalizio deve essere una di quelle comprese nell’elenco del CONI
  • Le prestazioni possono essere riconosciute ad istruttori, allenatori, atleti, arbitri e a tutte quelle persone che contribuiscono a portare avanti le attività sportive e formative. L’ASD/SSD deve procedere con una formale lettera di incarico nella quale sono indicati la durata e le condizioni e i termini di pagamento
  • Gli istruttori che percepiscono i compensi devono svolgere mansioni comprese fra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, rispettando i regolamenti e le indicazioni fornite dalle federazioni o gli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza
  • Il compenso per istruttori ASD/SSD non concorre alla formazione del reddito fino ad un importo di 10.000 euro per anno solare. Quando si eccede tale soglia e fino a 30.658,28 euro, scatta un’aliquota Irpef al 23% insieme alle addizionali regionali e comunali. Se si supera questo ulteriore tetto di compensi, va operata una ritenuta d’acconto
  • Gli istruttori per ricevere un compenso devono possedere regolare qualifica ed essere inseriti in uno dei registri degli EPS o Federazioni riconosciuti dal CONI
  • Le ASD/SSD devono rilasciare entro il 7 marzo ai percipienti la Certificazione Unica dei compensi pagati e riferiti all’anno precedente. Tale onere deve essere assolto anche se i compensi corrisposti sono inferiori a 10.000 euro. Se i compensi superano tale soglia si deve provvedere a trasmettere il modello 770 per le somme corrisposte.
  • Possono prestare attività lavorativa presso un’associazione o società sportiva anche i dipendenti pubblici, a patto che lo comunichino anticipatamente alla propria amministrazione e che l’attività sia a titolo gratuito. Per i dipendenti pubblici è ammesso ricevere indennità e rimborsi spese, ma devono comunque essere compatibili e coerenti con la gratuità del loro impegno nel sodalizio sportivo.
  • Le attività svolte all’interno di una ASD/SSD non devono nella maniera più assoluta essere di natura subordinata. In questo senso fanno fede i reali comportamenti all’interno della struttura sportiva. Essi non devono dare adito al sospetto che in realtà si tratti di subordinazione. Ad esempio agli istruttori, ai preparatori tecnici e agli amministrativi non possono essere imposti orari, piuttosto che il divieto di allontanarsi. Se così fosse, infatti, saremmo di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato e ciò comporterebbe pesanti sanzioni, oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali riconosciute.
  • Le attività lavorative svolte da un atleta o da un istruttore all’interno di una ASD/SSD non possono essere ricondotte a lavoro autonomo. Se però i compensi ricevuti sono di una certa rilevanza, l’attività svolta sia non solo continuativa ma anche reiterata nel corso degli anni e si accerti che il percipiente non ha altre fonti di reddito, allora in questi casi si può parlare di libera professione. Va da se che l’istruttore con partita iva non ha diritto ad essere ricompensato in esenzione.

Registro dei tecnici sportivi

In Italia è previsto che i tecnici sportivi e gli istruttori possiedano una certificazione che attesti sia la propria qualifica che il percorso formativo seguito. Tale certificazione, introdotta dalla Legge n° 205 del 27 dicembre 2017, può essere rilasciata esclusivamente da:

  • CONI
  • Federazioni Sportive oppure da Discipline riconosciute dal CONI
  • Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
  • Università per il tramite della Facoltà di Scienze Motorie
  • Enti assimilati, come Albi Professionali, Associazioni di Categoria, Accademie ecc..

Pertanto, solo a questi soggetti spetta la formazione dei tecnici sportivi. Per ottenere il riconoscimento della qualifica di istruttore, tecnico qualificato e operatore sportivo è necessario pertanto conseguire una laurea in Scienze motorie. In alternativa è sufficiente il Diploma I.S.E.F. oppure seguire un percorso formativo di Istruttore o Tecnico regolamentato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per garantire una maggiore professionalità e una maggiore qualità dei servizi è necessario certificare la formazione dei tecnici. Le organizzazioni devono quindi definire percorsi formativi efficaci, sottolineando l’importanza della formazione permanente.

La formazione dei tecnici non si basa più sulle ore di formazione ma sul conseguimento delle competenze necessarie per poter esercitare  il proprio ruolo. Solo con il possesso di questi titoli è permesso operare in maniera legale come tecnici o istruttori. Inoltre solo il CONI, gli Enti di Promozione Sportiva e le federazioni riconosciute dal CONI possono rilasciare brevetti con valore legale.

Obbligo del registro nazionale dei tecnici sportivi

Dal 1° gennaio 2019 è divenuto obbligatorio per tutti gli operatori sportivi, quindi tecnici, istruttori, arbitri ecc. essere inseriti in un registro nazionale dei tecnici sportivi, come previsto dalla legge n° 205 del 27 dicembre 2017.

L’inserimento del nominativo del tecnico in questo registro nazionale prevede il pagamento di un contributo annuale. L’ammontare del contributo si differenzia in base alla disciplina sportiva. L’inserimento nel registro nazionale dei tecnici è gratuito per le discipline del calcio, basket, pallacanestro e per tutti i giudici e gli arbitri.

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