Normative sui compensi erogati da ASD e SSD: le ultime novità
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche sono andate incontro di recente ad importanti cambiamenti in materia di normative sui compensi erogati, ai propri collaboratori, da ASD e SSD, per via delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017 n.205, nota come Leggi di Bilancio 2018.
Queste normative insieme al debutto della delibera CONI inerente al funzionamento del nuovo registro indirizzato alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche ha comportato una rivisitazione della gestione incentrata sui sodalizi sportivi.
Prima di approfondire l’argomento, è opportuno precisare che sebbene la disciplina sia attuata dal 1º gennaio 2018, si attendono ancora tutta una serie di chiarimenti necessari da parte delle delibere del CONI, oltre che dall’Agenzia delle Entrate e dagli enti previdenziali.
Innalzamento della soglia di esenzione dei compensi sportivi dilettantistici
Ai sensi di quanto indicato nel comma 367 della Legge di Bilancio 2018, si registra un incremento della franchigia dei compensi sportivi a 10.000 euro all’anno. In precedenza, per lo stesso arco di tempo, la soglia ammontava a 7.500 euro.
Non si registrano invece ulteriori cambiamenti per ciò che concerne le altre disposizioni attinenti ai compensi sportivi dilettantistici. Pertanto, ne consegue che restano confermati i seguenti punti:
– I rimborsi a piè di lista, noti anche come rimborsi spese analitici, che includono le indennità chilometriche per via dell’uso di automezzi personali da parte dell’atleta dilettante, possono essere sempre erogati. Conditio sine qua non è che risultino accuratamente documentati. In questa casistica, non verranno tassati e non verranno incorporati ai 10.000 euro annui di somma relativa alle esenzioni dei compensi sportivi. Sulla stessa falsa riga dei rimborsi spese analitici, anche i compensi, i premi e i rimborsi forfettari possono essere sempre erogati.
– Il soggetto che eroga i compensi sportivi, sia questo una società o un’associazione a carattere sportivo dilettantistico, si accollerà l’onere di consegnare entro il 28 febbraio di ogni anno la Certificazione Unica (CU) allo sportivo destinatario. In questa documentazione verranno indicate le somme destinate al diretto interessato nell’arco del precedente anno solare. Entro il 7 marzo di ogni anno, il soggetto erogatore dei comensi sportivi avrà l’onere di inviare in formato telematico la Certificazione Unica (CU) all’Agenzia delle Entrate. A fronte di ritenute operate, ci sarà bisogno di presentare il modello 770 che fungerà da dichiarazione dei sostituti di imposta.
– Nella circostanza in cui l’atleta dilettante, destinatario dei compensi sportivi, ricoprisse anche l’incarico di dipendente pubblico, l’amministrazione di riferimento dovrà essere informata dell’esistenza della collaborazione di natura sportiva a livello dilettantistico. Bisognerà inoltre precisare che il rapporto collaborativo viene svolto al di fuori del tradizionale orario lavorativo, salvo le eccezioni di obbligo di servizio.
– A causa dell’incremento della soglia di esenzione dei compensi sportivi dilettantistici, da 7.500 a 10.000 euro, l’imposizione risulterà la seguente. Esenzione totale sino a 10.000 euro; da 10.000,01 euro a 30.568,28 in ritenuta, l’aliquota è pari al 23%. A questa, occorre aggiungere poi le maggiorazioni delle addizionali regionali e comunali. Al di sopra dei 30.568,28 euro in ritenuta a titolo d’acconto, l’atleta dilettante percipiente sarà tenuto ad effettuare la dichiarazione dei redditi.
Si tenga conto che nel momento in cui venissero effettuate ritenute, occorrerà necessariamente versare queste ultime con il modello F24. La scadenza è prevista il giorno 16 di ogni mese seguente al pagamento. Ogni volta che viene rilasciato un compenso, tocca alla società o all’associazione sportiva dilettantistica farsi rilasciare l’apposita ricevuta contenente la dichiarazione da parte dello sportivo percipiente i compensi che portino ad oltrepassare la soglia limite dei 10.000 euro.
Collaboratori sportivi inquadrati come CO.CO.CO.
Occorre poi sottolineare il ruolo delle prestazioni dei collaboratori sportivi dilettanti che vengono classificate come contratti di collaborazione di tipo coordinato e di natura coordinativa.
Tenendo conto che i redditi sono differenti, c’è bisogno di sapere che:
• L’unico ente che può definire quali sono le prestazioni sportive dilettantistiche è il CONI. La decisione è dovuta alla volontà di non far interferire le singole Federazioni, onde evitare interpretazioni differenti.
• Le collaborazioni sportive dilettantistiche, svolte a scopi di natura istituzionali o per conto di realtà affiliate ad altre realtà riconosciute dal CONI, risultano inquadrabili come Co.Co.Co. e non come lavoro subordinato.
• Vi sono nuovi obblighi per le ASD e per le SSD. Tocca a loro incaricarsi di predisporre il cedolino paga, di tenere il Libro Unico del Lavoro e infine di procedere alle comunicazioni preventive con il Centro dell’Impiego di riferimento. Per queste mansioni, come si può agevolmente intuire, le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono avvalersi dei servigi di un commercialista o di un consulente del lavoro.
• I compensi non possono essere erogati in contanti. Ai sensi del comma 910 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, vige l’obbligo di pagamento con bonifico versato sull’IBAN del lavoratore. Sono ammessi anche il pagamento elettronico, l’assegno consegnato direttamente al lavoratore, a seguito di suo impedimento comprovato, a chi ne fa le veci, e infine il ritiro in contanti presso lo sportello postale o bancario, dove è stato aperto un conto corrente di tesoreria da parte del datore di lavoro che, di fatto, comporta il mandato di pagamento.
Per maggiori informazioni sui pagamenti dei collaboratori di ASD ed SSD puoi contattarci al 0422-23654 oppure nell’apposita sezione contatti.