Yoga Kurash Gushtingiri Droni FPV Dodgeball Speed Down Tchoukball Padbol
Con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, è stato approvato il primo elenco di attività a cui viene riconosciuta la natura sportiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Tra le otto discipline inserite nell’elenco figura lo yoga, fino a oggi privo di una collocazione formale nell’ambito di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Il provvedimento ha efficacia per l’intero sistema sportivo dilettantistico e riguarda, insieme allo yoga, altre sette attività molto diverse tra loro per origine e diffusione.

Le otto discipline riconosciute

Il decreto individua le seguenti attività, ciascuna con caratteristiche proprie:

  • Yoga: pratica diffusissima anche fuori dal tradizionale associazionismo sportivo, storicamente collocata nell’area del benessere.
  • Kurash: disciplina di combattimento di origine centroasiatica basata sulla lotta in piedi.
  • Gushtingiri: forma di lotta tradizionale, affine al Kurash per impostazione tecnica.
  • Droni FPV: pilotaggio di droni tramite visori “First Person View”, disciplina legata all’evoluzione tecnologica dello sport.
  • Dodgeball: gioco di squadra basato sul lancio e l’evitamento della palla.
  • Speed Down: competizioni con mezzi privi di motore lungo percorsi in discesa.
  • Tchoukball: sport di squadra che prevede il rimbalzo della palla su appositi pannelli elastici.
  • Padbol: disciplina che unisce elementi di diversi sport con la palla, giocata su un campo racchiuso da pareti.

Un elenco eterogeneo, che mostra quanto si sia ampliato negli ultimi anni il concetto di attività sportiva riconosciuta dallo Stato: accanto a discipline di combattimento e sport di squadra tradizionali compaiono pratiche legate al benessere e attività che utilizzano tecnologie di recente diffusione.

La base normativa: gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 39/2021

La riforma dello sport ha istituito, con l’articolo 4 del D.Lgs. 39/2021, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) presso il Dipartimento per lo Sport, con la funzione di certificare la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta da associazioni e società sportive. L’articolo 5 disciplina invece il caso di attività che non rientrano tra quelle già ricomprese nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP. In questi casi è il Dipartimento per lo Sport a valutare e riconoscere la natura sportiva dell’attività, con un aggiornamento dell’elenco previsto a cadenza annuale e con il coinvolgimento di CONI e CIP per i profili di rispettiva competenza.

Come si è arrivati al riconoscimento

Le richieste di riconoscimento sono state presentate dagli enti interessati, corredate dai rispettivi regolamenti tecnici delle discipline, elemento che il Dipartimento ha utilizzato per valutare concretamente le caratteristiche di ciascuna attività. Le istanze sono state avanzate, a seconda della disciplina, dall’Accademia Italiana Kurash ASD per Kurash e Gushtingiri, dal CSEN per lo yoga, dal Centro Sportivo Italiano per Dodgeball, Speed Down e Tchoukball, e da Rebote SSD a r.l. per il Padbol.

Il Dipartimento per lo Sport ha condotto la propria istruttoria verificando la natura sportiva delle attività anche sulla base dei regolamenti tecnici allegati. Nel marzo 2026 ha chiesto a CONI e CIP di esprimersi sugli eventuali profili tecnici di competenza e sull’eventuale volontà di procedere direttamente al riconoscimento. I due organismi hanno risposto rispettivamente il 9 aprile e il 13 maggio 2026. Conclusa positivamente l’istruttoria, il decreto ha approvato quello che il testo stesso definisce un “primo elenco” di discipline riconosciute, formula che lascia intendere futuri ampliamenti.

Cosa cambia concretamente per le ASD e le SSD

Le otto discipline vengono inserite nella piattaforma del RASD con l’assegnazione di uno specifico codice identificativo per ciascuna. Le associazioni e società sportive dilettantistiche che le praticano possono presentare, tramite l’Ente di Promozione Sportiva a cui sono affiliate, la domanda di iscrizione o di aggiornamento della propria posizione nel Registro, seguendo l’ordinaria procedura telematica.

Il riconoscimento non produce però un effetto automatico per chiunque organizzi corsi riconducibili a queste attività. Restano necessari tre elementi: il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sportiva, l’affiliazione a un Ente di Promozione Sportiva che riconosca al proprio interno la disciplina, e la regolare iscrizione al RASD. Per le associazioni che intendono includere lo yoga o le altre discipline tra le proprie attività istituzionali è quindi opportuno verificare che lo statuto preveda un oggetto sociale sufficientemente ampio da ricomprenderle, evitando formulazioni troppo rigide o legate a un’unica disciplina.

Il regolamento tecnico e gli sviluppi attesi

Sul sito del Dipartimento e sulla piattaforma del RASD sono pubblicati sia il decreto sia i regolamenti tecnici trasmessi dagli enti proponenti in sede di domanda. Si tratta, in questa fase, dei regolamenti depositati dai singoli enti richiedenti: il Dipartimento ha aperto alla possibilità che gli Enti di Promozione Sportiva, tramite il proprio coordinamento nazionale, propongano regolamenti tecnici più completi, nell’interesse di una disciplina uniforme sul territorio nazionale.

Le ricadute per istruttori, centri e imprese del settore

Il riconoscimento della natura sportiva consente il pieno inquadramento di istruttori e operatori nel perimetro del lavoro sportivo disciplinato dal D.Lgs. 36/2021, con applicazione del relativo regime fiscale e previdenziale, incluso il trattamento dei compensi sportivi. Per i centri, le palestre e le imprese che erogano queste attività si aprono inoltre le condizioni per applicare il CCNL per i lavoratori dello sport (codice CNEL H077) come riferimento contrattuale per il personale tecnico e amministrativo.

Un elenco destinato ad aggiornarsi

Il D.Lgs. 39/2021 prevede un aggiornamento annuale dell’elenco delle attività sportive riconosciute, tramite lo stesso procedimento che ha portato al riconoscimento delle otto discipline attuali: domanda dell’ente interessato, produzione del regolamento tecnico, istruttoria del Dipartimento e coinvolgimento di CONI e CIP. Il decreto di luglio 2026 rappresenta quindi il primo passaggio applicativo di un meccanismo che, negli anni, potrà ampliare ulteriormente il perimetro delle attività riconosciute dal sistema sportivo dilettantistico.

Domande frequenti

Cos’è il RASD?

Il RASD è il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport dall’articolo 4 del D.Lgs. 39/2021. Certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta da associazioni e società sportive.

Da quando lo yoga è considerato disciplina sportiva?

Dal decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026, che lo inserisce insieme ad altre sette discipline nel primo elenco di attività riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 39/2021.

Un’associazione che insegna yoga deve fare qualcosa per adeguarsi?

Deve verificare che lo statuto consenta lo svolgimento dell’attività, essere affiliata a un Ente di Promozione Sportiva che riconosca la disciplina e procedere, tramite quell’ente, alla richiesta di iscrizione o aggiornamento nel RASD.

Cosa cambia per gli istruttori di yoga?

Possono essere inquadrati nel perimetro del lavoro sportivo previsto dal D.Lgs. 36/2021, con il relativo regime fiscale e previdenziale, e i centri che li impiegano possono fare riferimento al CCNL dei lavoratori dello sport (codice CNEL H077).


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