Sono obbligato a far vedere i conti dell’associazione ai clienti? Quali documenti possono vedere i soci?

Partiamo da quelli che l’Associazione è tenuta a mostrare sempre e comunque:

  • lo Statuto (senza atto costitutivo) di cui, comunque, sarebbe bene che avesse una copia già all’atto della richiesta di iscrizione;
  • i Regolamenti Interni.

Per arrivare a quelli che dovrebbero essere mostrati solo su richiesta e con alcune tutele:

  • l’Atto Costitutivo (che contiene dati anagrafici dei soci fondatori che sono coperti da Privacy);
  • il Libro Verbali (i Verbali possono aver deliberato su questioni personali di singoli soci, per questo sono coperti da privacy);
  • Il Libro Soci;
  • Contratti di ogni tipo sottoscritti dall’Associazione;
  • Estratti conto e documenti bancari;
  • Documenti contabili di ogni natura.

Ovviamente il tutto dipende da quanto l’Associazione voglia essere trasparente verso i propri soci e quanto voglia tutelare la privacy dei propri soci.

Non esiste una norma di legge ad hoc su questo tema, ma la soluzione può essere ricavata prendendo a riferimento le regole generali che riguardano tutti gli enti associativi.

Un associato può sempre chiedere al Consiglio Direttivo di accedere a tali documenti, avendo pieno diritto a tale richiesta:

  1. La domanda del socio di accesso ai documenti deve essere firmata e fatta per iscritto.
  2. Il socio deve firmare una “ricevuta” in cui dichiara di aver preso visione del contratto e di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovrà in alcun modo divulgarle.
    In questa ricevuta dovrà essere presente una clausola che ricordi al socio che nel caso divulghi le informazioni sarà espulso dalla Associazione e denunciato per violazione della privacy.
  3. Il socio NON potrà avere copia dei documenti e NON dovrà fare delle foto ai documenti medesimi.