Certificato medico per attività sportiva obbligatorietà e validità

Certificato medico per attività sportiva: obbligatorietà e validità

Il certificato medico per attività sportiva è attualmente regolato dalla legge dell’8 novembre 2012 e dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

Tipologie di certificati medici per attività sportiva

Sulla base della normativa vigente i certificati medici sportivi possono essere suddivisi in 5 macro categorie. Analizziamo insieme i casi in cui risulti obbligatorio ottenere una tipologia di certificazione piuttosto di un’altra.

Certificato medico per attività agonistica

Il decreto del 18 febbraio 1982 disciplina tale certificazione medica e lascia alle federazioni nazionali e agli enti sportivi riconosciuti dal CONI, ovvero gali Enti di Promozione Sportiva, il compito di qualificare come agonistiche specifiche attività sportive.

In base a quanto detto, sono obbligati ad avere il certificato medico sportivo per attività agonistica tutte le persone iscritte ad una federazione nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva che praticano un’attività sportiva che questi enti hanno qualificato come agonistica.

Hanno l’obbligo di richiedere il certificato medico per attività agonistica anche tutti gli studenti che prendono parte alle fasi finali dei Giochi della Gioventù.

Questo tipo di certificato medico, quindi, rappresenta un documento indispensabile e obbligatorio per poter svolgere attività agonistica. Gli unici medici autorizzati a rilasciare un certificato medico agonistico sono i medici specializzati in medicina dello sport. La validità del certificato medico è di un anno.

Una volta conseguito il certificato medico per attività agonistica, questo deve essere consegnato alla società sportiva a cui si appartiene. La società sportiva provvederà alla conservazione della certificazione per tutto il periodo di validità.

Qualora l’atleta fosse ritenuto inidoneo all’attività agonistica, il medico o la struttura sanitaria che ha effettuato la visita medica provvederà a comunicare entro 5 giorni l’inidoneità all’atleta stesso, alla sua società sportiva e all’organo pubblico. È però possibile entro 3 giorni fare ricorso alla Commissione Regionale di Appello.

Certificato medico per attività non agonistica

I certificati medici per attività non agonistica sono regolamentati mediante decreto del Ministero della Sanità del 24 aprile 2013, attraverso le linee guida ministeriali dell’8 agosto 2014 e le ulteriori e successive circolari ministeriali. In sostanza, il legislatore ha inteso rendere obbligatoria la visita medica per conseguire tale certificato medico per tutti coloro che:

  • Praticano attività sportiva organizzata dal CONI oppure dalle società affiliate ad una federazione nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva, ma che pur essendo tesserati in Italia non sono considerati atleti agonisti così come stabilito dal già citato decreto del 18 febbraio 1982;
  • Sono studenti e praticano attività sportive gestite dagli istituti scolastici quando questi organizzano attività parascolastiche;
  • Partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi che precedono le fasi finali nazionali.

La validità del certificato è di 1 anno. Possono rilasciare certificati medici per attività non agonistica gli specialisti:

  • in medicina dello sport e i pediatri scelti dai propri assistiti;
  • in medicina dello sport;
  • della federazione medico sportiva del CONI.

La visita medica viene eseguita rispettando un protocollo stabilito dalle linee guida ministeriali emanate l’8 agosto 2014 che prevedono:

  • l’esame della pressione arteriosa;
  • un elettrocardiogramma a riposo opportunamente refertato;
  • l’elettrocardiogramma opportunamente refertato da ripetere ogni anno per le persone con età superiore ai 60 anni che potrebbe comportare fattori di rischio cardiovascolare;
  • un elettrocardiogramma opportunamente refertato da ripetere ogni anno per le persone che soffrono di patologie croniche che aumentano il rischio cardiovascolare, a prescindere dall’età.

È data facoltà al medico che effettua la visita procedere con ulteriori analisi, come ad esempio l’elettrocardiogramma sotto sforzo, qualora ritenga ci possano essere rischi cardiovascolari. Inoltre potrà avvalersi della consulenza di un medico specializzato in medicina dello sport in caso di specifici problemi di salute, tenendo conto dei dati clinici e diagnostici.

Certificato medico per attività ludico-motoria

Questa tipologia di certificato, in realtà, non è obbligatoria in quanto il decreto legge del 21 giugno 2013, convertito successivamente in legge del 9 agosto 2013, ha abrogato l’obbligo di certificazione medica previsto dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013. I certificati medici per attività ludico-motoria vengono quasi sempre richiesti da palestre e società sportive per cautelarsi dal punto di vista assicurativo. Questo certificato medico non obbligatorio può essere rilasciato da un qualsiasi medico iscritto all’ordine ed è redatto su un modello precompilato.

Ma quali sono le attività ludico-motorie? Occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel suddetto decreto ministeriale del 24 aprile 2013. Queste attività sono quelle praticate dalle persone non tesserate da alcuna federazione sportiva, né da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, né dalle discipline Associate, che vengono svolte in maniera regolare, individuale o collettiva, per raggiungere il benessere psico-fisico. Si tratta, quindi, di attività sportiva non gestita da alcun ente sportivo, svolta in maniera assolutamente libera e sganciata da qualsiasi regolamentazione da parte di organizzazioni terze.

Certificato medico per attività ad elevato sforzo cardiovascolare

Hanno necessità di richiedere questo tipo di certificato medico tutte le persone che partecipano a gran fondo di ciclismo, di sci, di nuoto, a corse podistiche superiori a 20 chilometri o ad altre competizioni del genere organizzate da federazioni nazionali, Enti di Promozione Sportiva e discipline sportive associate. I richiedenti il certificato medico non sono tesserati da nessuno dei suddetti Enti. Per il rilascio del certificato medico, il cui possesso è obbligatorio per partecipare alle manifestazioni sportive di quella natura, è necessario l’esame della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma sotto sforzo e qualunque altro test sia ritenuto necessario da parte del medico certificatore al fine di prevenire possibili rischi cardiovascolari.

Il certificato medico può essere rilasciato da un medico specializzato in medicina generale o specializzato in medicina dello sport o da un pediatra. La validità del certificato medico per attività ad elevato sforzo cardiovascolare è di 1 anno.

Certificato medico agonistici per atleti disabili del comitato italiano paralimpico

Il decreto del ministero della sanità emanato il 4 marzo 1993, insieme ad altre successive circolari, disciplinano invece i certificati medici necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica da parte degli atleti disabili.

Le attività sportive agonistiche vengono suddivise in due categorie:

  • con impegno da lieve a moderato (ad esempio bocce, tiro con l’arco)
  • a impegno elevato (atletica, calcio per disabili ecc.)

Gli accertamenti diagnostici necessari per le attività del primo tipo prevedono una visita medica nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, l’elettrocardiogramma a riposo e l’esame delle urine. Per gli atleti che invece svolgono attività sportive del secondo tipo si aggiungono questi ulteriori accertamenti: elettrocardiogramma da sforzo e spirografia. Gli atleti riconosciuti idonei ottengono il certificato di idoneità agonistica adattata per la “pratica agonistica di soggetti portatori di handicap”. In caso di inidoneità, l’esito negativo viene comunicato entro 15 giorni all’interessato, all’Ufficio Regionale competente e alla Commissione Medica Regionale. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato solo l’esito negativo, senza la diagnosi. L’interessato potrà proporre ricorso nei successivi 30 giorni alla commissione Regionale d’Appello.

L’accertamento dell’idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche può essere svolto esclusivamente da medici specializzati in medicina dello sport.

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